La Dichiarazione
Universale dei
Diritti Umani fu
adottata
dall'Assemblea
Generale delle
Nazioni Unite il
10 dicembre
1948.
I trenta
articoli di cui
si compone
sanciscono i
diritti
individuali,
civili,
politici,
economici,
sociali,
culturali di
ogni persona. Vi
si proclama il
diritto alla
vita, alla
libertà e
sicurezza
individuali, ad
un trattamento
di uguaglianza
dinanzi alla
legge, senza
discriminazioni
di sorta, ad un
processo
imparziale e
pubblico, ad
essere ritenuti
innocenti fino a
prova contraria,
alla libertà di
movimento,
pensiero,
coscienza e
fede, alla
libertà di
opinione, di
espressione e di
associazione. Vi
si proclama
inoltre che
nessuno può
essere fatto
schiavo o
sottoposto a
torture o a
trattamento o
punizioni
crudeli,
disumani o
degradanti e che
nessuno dovrà
essere
arbitrariamente
arrestato,
incarcerato o
esiliato.
Vi si sancisce
anche che tutti
hanno diritto ad
avere una
nazionalità, a
contrarre
matrimonio, a
possedere dei
beni. a prendere
parte al governo
del proprio
paese, a
lavorare, a
ricevere un
giusto compenso
per il lavoro
prestato, a
godere del
riposo, a fruire
di tempo libero
e di adeguate
condizioni di
vita e a
ricevere
un'istruzione.
Si contempla
inoltre il
diritto di
chiunque a
costituire un
sindacato o ad
aderirvi e a
richiedere asilo
in caso di
persecuzione.
Molti paesi
hanno
compendiato i
termini della
Dichiarazione
entro la propria
costituzione. Si
tratta di una
dichiarazione di
principi con un
appello rivolto
all'individuo
singolo e ad
ogni
organizzazione
sociale al fine
di promuovere e
garantire il
rispetto per le
libertà e i
diritti che vi
si definiscono.
Gli stati membri
delle Nazioni
Unite non furono
tenuti a
ratificarla (la
dichiarazione
non essendo di
per sé
vincolante),
sebbene
l'appartenenza
alle Nazioni
Unite venga di
norma
considerata
un'accettazione
implicita dei
principi della
Dichiarazione.
Va sottolineato
che in base alla
Carta delle
Nazioni Unite
gli stati membri
s'impegnano ad
intervenire
individualmente
o
congiuntamente,
per promuovere
il rispetto
universale e
l'osservanza dei
diritti
dell'uomo e
delle libertà
fondamentali .
Questo è un
obbligo di
carattere
legale. La
dichiarazione
rappresenta
un'indicazione
autorevole di
che cosa siano i
diritti umani e
le libertà
fondamentali.
DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI
DIRITTI
DELL'UOMO
Preambolo
Considerato
che il
riconoscimento
della dignità
inerente a tutti
i membri della
famiglia umana e
dei loro
diritti, uguali
ed inalienabili,
costituisce il
fondamento della
libertà, della
giustizia e
della pace nel
mondo;
Considerato
che il
disconoscimento
e il disprezzo
dei diritti
dell'uomo hanno
portato ad atti
di barbarie che
offendono la
coscienza
dell'umanità e
che l'avvento di
un mondo in cui
gli esseri umani
godano della
libertà di
parola e di
credo e della
libertà dal
timore e dal
bisogno è stato
proclamato come
la più alta
aspirazione
dell'uomo;
Considerato
che è
indispensabile
che i diritti
dell'uomo siano
protetti da
norme
giuridiche, se
si vuole evitare
che l'uomo sia
costretto a
ricorrere come
ultima istanza,
alla ribellione
contro la
tirannia e
l'oppressione;
Considerato
che è
indispensabile
promuovere lo
sviluppo di
rapporti
amichevoli tra
le Nazioni;
Considerato
che i popoli
delle Nazioni
Unite hanno
riaffermato
nello Statuto la
loro fede nei
diritti
fondamentali
dell'uomo, nella
dignità e nel
valore della
persona umana,
nell'eguaglianza
dei diritti
dell'uomo e
della donna, ed
hanno deciso di
promuovere il
progresso
sociale e un
miglior tenore
di vita in una
maggiore
libertà;
Considerato
che gli Stati
membri si sono
impegnati a
perseguire, in
cooperazione con
le Nazioni
Unite, il
rispetto e
l'osservanza
universale dei
diritti
dell'uomo e
delle libertà
fondamentali;
Considerato
che una
concezione
comune di questi
diritti e di
questa libertà è
della massima
importanza per
la piena
realizzazione di
questi impegni,
SSEMBLEA
GENERALE
proclama LA
PRESENTE
DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI
DIRITTI
DELL'UOMO come
ideale comune da
raggiungersi da
tutti i popoli e
da tutte le
Nazioni, al fine
che ogni
individuo ed
ogni organo
della società,
avendo
costantemente
presente questa
Dichiarazione,
si sforzi di
promuovere, con
l'insegnamento e
l'educazione, il
rispetto di
questi diritti e
di queste
libertà e di
garantirne,
mediante misure
progressive di
carattere
nazionale e
internazionale,
l'universale ed
effettivo
riconoscimento e
rispetto tanto
fra i popoli
degli stessi
Stati membri,
quanto fra
quelli dei
territori
sottoposti alla
loro
giurisdizione.
DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI
DIRITTI UMANI
Articolo 1
Tutti gli esseri
umani nascono
liberi ed eguali
in dignità e
diritti. Essi
sono dotati di
ragione e di
coscienza e
devono agire gli
uni verso gli
altri in spirito
di fratellanza.
Articolo 2
1) Ad ogni
individuo
spettano tutti i
diritti e tutte
le libertà
enunciate nella
presente
Dichiarazione,
senza
distinzione
alcuna, per
ragioni di
razza, di
colore, di
sesso, di
lingua, di
religione, di
opinione
politica o di
altro genere, di
origine
nazionale o
sociale, di
ricchezza, di
nascita o di
altra
condizione.
2) Nessuna
distinzione sarà
inoltre
stabilita sulla
base dello
statuto
politico,
giuridico
internazionale
del paese o del
territorio sia
indipendente, o
sottoposto ad
amministrazione
fiduciaria o non
autonomo, o
soggetto a
qualsiasi
limitazione di
sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo
ha diritto alla
vita, alla
libertà ed alla
sicurezza della
propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo
potrà essere
tenuto in stato
di schiavitù o
di servitù; la
schiavitù e la
tratta degli
schiavi saranno
proibite sotto
qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo
potrà essere
sottoposto a
tortura o a
trattamento o a
punizioni
crudeli, inumane
o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo
ha diritto, in
ogni luogo, al
riconoscimento
della sua
personalità
giuridica.
Articolo 7
Tutti sono
eguali dinanzi
alla legge e
hanno diritto,
senza alcuna
discriminazione,
ad una eguale
tutela da parte
della legge.
Tutti hanno
diritto ad una
eguale tutela
contro ogni
discriminazione
che violi la
presente
Dichiarazione
come contro
qualsiasi
incitamento a
tale
discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo
ha diritto ad
un'effettiva
possibilità di
ricorso a
competenti
tribunali
nazionali contro
atti che violino
i diritti
fondamentali a
lui riconosciuti
dalla
costituzione o
dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo
potrà essere
arbitrariamente
arrestato,
detenuto o
esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo
ha diritto, in
posizione di
piena
uguaglianza, ad
una equa e
pubblica udienza
davanti ad un
tribunale
indipendente e
imparziale, al
fine della
determinazione
dei suoi diritti
e dei suoi
doveri nonché
della fondatezza
di ogni accusa
penale gli venga
rivolta.
Articolo 11
1) Ogni
individuo
accusato di un
reato è presunto
innocente sino a
che la sua
colpevolezza non
sia stata
provata
legalmente in un
pubblico
processo nel
quale egli abbia
avuto tutte le
garanzie
necessarie per
la sua difesa.
2) Nessun
individuo sarà
condannato per
un comportamento
commissivo od
omissivo che, al
momento in cui
sia stato
perpetuato, non
costituisse
reato secondo il
diritto interno
o secondo il
diritto
internazionale.
Non potrà deI
pari essere
inflitta alcuna
pena superiore a
quella
applicabile al
momento in cui
il reato sia
stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo
potrà essere
sottoposto ad
interferenze
arbitrarie nella
sua vita
privata, nella
sua famiglia,
nella sua casa,
nella sua
corrispondenza,
né a lesioni del
suo onore e
della sua
reputazione.
Ogni individuo
ha diritto ad
essere tutelato
dalla legge
contro tali
interferenze o
lesioni.
Articolo 13
1) Ogni
individuo ha
diritto alla
libertà di
movimento e di
residenza entro
i confini di
ogni Stato.
2) Ogni
individuo ha
diritto di
lasciare
qualsiasi paese,
incluso il
proprio, e di
ritornare nel
proprio paese.
Articolo 14
1 ) Ogni
individuo ha il
diritto di
cercare e di
godere in altri
paesi asilo
dalle
persecuzioni.
2) Questo
diritto non
potrà essere
invocato qualora
l'individuo sia
realmente
ricercato per
reati non
politici o per
azioni contrarie
ai fini e ai
principi delle
Nazioni Unite.
Articolo 15
1) Ogni
individuo ha
diritto ad una
cittadinanza. 2)
Nessun individuo
potrà essere
arbitrariamente
privato della
sua
cittadinanza, né
del diritto di
mutare
cittadinanza.
Articolo 16
1) Uomini e
donne in età
adatta hanno il
diritto di
sposarsi e di
fondare una
famiglia, senza
alcuna
limitazione di
razza,
cittadinanza o
religione. Essi
hanno eguali
diritti riguardo
al matrimonio,
durante il
matrimonio e
all'atto del suo
scioglimento.
2) Il matrimonio
potrà essere
concluso
soltanto con il
libero e pieno
consenso dei
futuri coniugi.
3) La famiglia è
il nucleo
naturale e
fondamentale
della società e
ha diritto ad
essere protetta
dalla società e
dallo Stato.
Articolo 17
1) Ogni
individuo ha il
diritto ad avere
una proprietà
sua personale o
in comune con
altri.
2) Nessun
individuo potrà
essere
arbitrariamente
privato della
sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo
ha diritto alla
libertà di
pensiero, di
coscienza e di
religione tale
diritto include
la libertà di
cambiare di
religione o di
credo, e la
libertà di
manifestare
isolatamente o
in comune, e sia
in pubblico che
in privato, la
propria
religione o il
proprio credo
nell'insegnamento,
nelle pratiche,
nel culto e
nell'osservanza
dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo
ha diritto alla
libertà di
opinione e di
espressione
incluso il
diritto di non
essere molestato
per la propria
opinione e
quello di
cercare,
ricevere e
diffondere
informazioni e
idee attraverso
ogni mezzo e
senza riguardo a
frontiere.
Articolo 20
Ogni individuo
ha diritto alla
libertà di
riunione e di
associazione
pacifica.
2) Nessuno può
essere costretto
a far parte di
un'associazione.
Articolo 21
1) Ogni
individuo ha
diritto di
partecipare al
governo del
proprio paese,
sia
direttamente,
sia attraverso
rappresentanti
liberamente
scelti.
2) Ogni
individuo ha
diritto di
accedere in
condizioni di
eguaglianza ai
pubblici
impieghi del
proprio paese.
3) La volontà
popolare è il
fondamento
dell'autorità
del governo;
tale volontà
deve sere
espressa
attraverso
periodiche e
veritiere
elezioni,
effettuate a
suffragio
universale
eguale, ed a
voto segreto, o
secondo una
procedura
equivalente di
libera
votazione.
Articolo 22
Ogni individuo,
in quanto membro
della società,
ha diritto alla
sicurezza
sociale, nonché
alla
realizzazione,
attraverso lo
sforzo nazionale
e la
cooperazione
internazionale
ed in rapporto
con
l'organizzazione
e le risorse di
ogni Stato, dei
diritti
economici
sociali e
culturali
indispensabili
alla sua dignità
ed al libero
sviluppo della
sua personalità.
Articolo 23
1) Ogni
individuo ha
diritto al
lavoro, alla
libera scelta
dell'impiego, a
giuste e
soddisfacenti
condizioni di
lavoro ed alla
protezione
contro la
disoccupazione.
2) Ogni
individuo, senza
discriminazione,
ha diritto ad
eguale
retribuzione per
eguale lavoro.
3) Ogni
individuo che
lavora ha
diritto ad una
remunerazione
equa e
soddisfacente
che assicuri a
lui stesso e
alla sua
famiglia una
esistenza
conforme alla
dignità umana ed
integrata, se
necessario, da
altri mezzi di
protezione
sociale.
4) Ogni
individuo ha
diritto di
fondare dei
sindacati e di
aderirvi per la
difesa dei
propri
interessi.
Articolo 24
Ogni individuo
ha diritto al
riposo ed allo
svago,
comprendendo in
ciò una
ragionevole
limitazione
delle ore di
lavoro e ferie
periodiche
retribuite.
Articolo 25
1) Ogni
individuo ha
diritto ad un
tenore di vita
sufficiente a
garantire la
salute e il
benessere
proprio e della
sua famiglia,
con particolare
riguardo
all'alimentazione
al vestiario,
all'abitazione,
e alle cure
mediche e ai
servizi sociali
necessari; ed ha
diritto alla
sicurezza in
caso di
disoccupazione,
malattia,
invalidità,
vedovanza,
vecchiaia o in
ogni altro caso
di perdita dei
mezzi di
sussistenza per
circostanze
indipendenti
dalla sua
volontà.
2) La maternità
e l'infanzia
hanno diritto a
speciali cure ed
assistenza.
Tutti i bambini
nati nel
matrimonio o
fuori di esso,
devono godere
della stessa
protezione
sociale.
Articolo 26
1 ) Ogni
individuo ha
diritto
all'istruzione.
L'istruzione
deve essere
gratuita almeno
per quanto
riguarda le
classi
elementari e
fondamentali.
L'istruzione
elementare deve
essere
obbligatoria.
L'istruzione
tecnica e
professionale
deve essere
messa alla
portata di tutti
e l'istruzione
superiore deve
essere
egualmente
accessibile a
tutti sulla base
del merito.
2) L'istruzione
deve essere
indirizzata al
pieno sviluppo
della
personalità
umana ed al
rafforzamento
del rispetto dei
diritti
dell'uomo e
delle libertà
fondamentali.
Essa deve
promuovere la
comprensione, la
tolleranza,
l'amicizia fra
tutte le
Nazioni, i
gruppi razziali
e religiosi, e
deve favorire
l'opera delle
Nazioni Unite
per il
mantenimento
della pace.
3) I genitori
hanno diritto di
priorità nella
scelta del
genere di
istruzione da
impartire ai
loro figli.
Articolo 27
1) Ogni
individuo ha
diritto di
prendere parte
liberamente alla
vita culturale
della comunità,
di godere delle
arti e di
partecipare al
progresso
scientifico ed
ai suoi
benefici.
2) Ogni
individuo ha
diritto alla
protezione degli
interessi morali
e materiali
derivanti da
ogni produzione
scientifica,
letteraria e
artistica di cui
egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo
ha diritto ad un
ordine sociale e
internazionale
nel quale i
diritti e le
libertà
enunciati in
questa
Dichiarazione
possano essere
pienamente
realizzati.
Articolo 29
1 ) Ogni
individuo ha dei
doveri verso la
comunità, nella
quale soltanto è
possibile il
libero e pieno
sviluppo della
sua personalità.
2)
Nell'esercizio
dei suoi diritti
e delle sue
libertà, ognuno
deve essere
sottoposto
soltanto a
quelle
limitazioni che
sono stabilite
dalla legge per
assicurare il
riconoscimento e
rispetto dei
diritti e delle
libertà degli
altri e per
soddisfare le
giuste esigenze
della morale,
dell'ordine
pubblico e del
benessere
generale in una
società
democratica.
3) Questi
diritti e queste
libertà non
possono in
nessun caso
essere
esercitati in
contrasto con i
fini e i
principi delle
Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella
presente
Dichiarazione
può essere
interpretato nel
senso di
implicare un
diritto di un
qualsiasi Stato,
gruppo o persona
di esercitare
un'attività o di
compiere un atto
mirante alla
distruzione di
alcuni dei
diritti e delle
libertà in essa
enunciati.
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PREAMBOLO
Considerato che, nello Statuto, i popoli delle Nazioni
Unite hanno riaffermato la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella
dignità e nel valore della persona umana, e che essi si sono dichiarati decisi
a favorire il progresso sociale e a instaurare migliori condizioni di vita in
una maggiore libertà;
Considerato che, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
Le Nazioni Unite hanno proclamato che tutti possono godere di tutti i diritti e
di tutte le libertà che vi sono enunciate senza distinzione di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra
opinione, d'origine nazionale o sociale, di condizioni economiche, di nascita o
di ogni altra condizione;
Considerato che il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e
intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali
compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita;
Considerato che la necessità di tale particolare protezione è stata
Dichiarazione del 1924 sui diritti del fanciullo ed è stata riconosciuta nella
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come anche negli statuti degli
Istituti specializzati e delle Organizzazioni internazionali che si dedicano al
benessere dell'infanzia;
Considerato che l'umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio
di se stessa.
Diritti del fanciuillo
L'ASSEMBLEA GENERALE
Proclama la presente Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
affinché esso abbia una infanzia felice e possa godere, nella interesse suo e
di tutta la società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati; invita
genitori, gli uomini e le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni
non governative, le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi
diritti e a fare in modo di assicurare il rispetto per mezzo di provvedimenti
legislativi e di altre misure da adottarsi gradualmente in applicazione dei
seguenti principi:
Principio primo: il fanciullo deve godere di tutti i
diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Questi diritti debbono essere
riconosciuta tutti i fanciulli senza eccezione alcuna, e senza distinzione e
discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua la religione
o opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, le
condizioni economiche, la nascita, o ogni altra condizione sia che si riferisca
al fanciullo stesso o alla sua famiglia.
Principio secondo: il fanciullo deve beneficiare di
una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla
legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo
sano e normale sul piano fisico intellettuale morale spirituale e sociale in
condizioni di libertà e di dignità. Nell'adozione delle leggi rivolte a tal
fine la considerazione determinante deve essere del fanciullo.
Principio terzo: il fanciullo ha diritto, sin dalla
nascita, a un nome e una nazionalità
Principio quarto: il fanciullo deve beneficiare della
sicurezza sociale. Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano. A tal fine
devono essere assicurate, a lui e alla madre le cure mediche e le protezioni
sociali adeguate, specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita Il
fanciullo ha diritto ad una alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure
mediche adeguate.
Principio quinto: il fanciullo che si trova in una
situazione di minoranza fisica, mentale o sociale ha diritto a ricevere il
trattamento, l'educazione e le cure speciali di cui esso abbisogna per il suo
stato o la sua condizione.
Principio sesto: il fanciullo, per lo sviluppo
armonioso della sua personalità ha bisogno di amore e di comprensione. Egli
deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei
genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e
morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere
separato dalla madre. La società e i poteri pubblici hanno il dovere di aver
cura particolare dei fanciulli senza famiglia o di quelli che non hanno
sufficienti mezzi di sussistenza. È desiderabile che alle famiglie numerose
siano concessi sussidi statali o altre provvidenze per il mantenimento dei
figli.
Principio settimo: il fanciullo ha diritto a una
educazione, che, almeno a livello elementare deve essere gratuita e
obbligatoria. Egli ha diritto a godere di un educazione che contribuisca alla
sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di
possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo
senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla
società. Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro
che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale
responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori. Il fanciullo deve
avere tutte le possibilità di dedicarsi a giuochi e attività ricreative che
devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono
fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto.
Principio ottavo: in tutte le circostanze, il
fanciullo deve essere fra i primi a ricevere protezione e soccorso.
Principio nono: il fanciullo deve essere protetto
contro ogni forma di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento. Egli non deve
essere sottoposto a nessuna forma di tratta. Il fanciullo non deve essere
inserito nell'attività produttiva prima di aver raggiunto un'età minima
adatta. In nessun caso deve essere costretto o autorizzato ad assumere un
occupazione o un impiego che nuocciano alla sua salute o che ostacolino il suo
sviluppo fisico, mentale, o morale.
Principio decimo: il fanciullo deve essere protetto
contro le pratiche che possono portare alla discriminazione razziale, alla
discriminazione religiosa e ad ogni altra forma di discriminazione Deve essere
educato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia fra i popoli,
di pace e di fratellanza universale, e nella consapevolezza che deve consacrare
le sue energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili.
Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia
li Stati parti della presente Convenzione
Considerato che, in conformità ai principi proclamati
nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a
tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili,
costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace del
mondo,
Tenuto presente il fatto che i popoli delle Nazioni
Unite hanno riaffermato, nello Statuto delle Nazioni Unite, la loro fede nei
diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana e
hanno deciso di promuovere il progresso sociale ed un migliore tenore di vita in
una ampia libertà,
Riconosciuto che le Nazioni Unite hanno proclamato e
convenuto nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei Patti
internazionali sui diritti umani che ad ogni individuo spettano tutte le libertà
ed i diritti che vi sono enunciati senza distinzione alcuna per ragioni di
razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altra natura,
origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione,
Ricordato che nella Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a
misure speciali di protezione ed assistenza,
Convinti che la famiglia, quale nucleo fondamentale
della società e quale ambiente naturale per la crescita ed il benessere di
tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, debba ricevere l'assistenza
e la protezione necessarie per poter assumere pienamente le sue responsabilità
all'interno della comunità,
Riconosciuto che il fanciullo, per il pieno ed
armonioso sviluppo della sua personalità, deve crescere in un ambiente
familiare, in un'atmosfera di felicità, amore e comprensione,
Considerato che occorre preparare appieno il fanciullo
ad avere una vita individuale nella società, ed allevarlo nello spirito degli
ideali proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite e in particolare nello
spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di
solidarietà,
Tenuto presente che la necessità di accordare
speciale protezione al fanciullo è stata stabilita nella Dichiarazione di
Ginevra sui diritti del fanciullo del 1924 e nella Dichiarazione dei diritti del
fanciullo adottata dalle Nazioni Unite nel 1959, ed è stata riconosciuta nella
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel Patto internazionale sui
diritti civili e politici (in particolare negli articoli 23 e 24) e nel Patto
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (in particolare
nell'articolo 10) e negli statuti e strumenti pertinenti delle agenzie
specializzate e delle organizzazioni internazionali operanti nel campo della
protezione dell'infanzia,
Tenuto presente che, come indicato nella Dichiarazione
dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite
il 20 novembre 1959, "il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e
intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali
compresa un'adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita",
Richiamate le disposizioni della Dichiarazione sui
principi sociali e giuridici relativi alla protezione al benessere dell'infanzia
con particolare riferimento all'affidamento e all'adozione su piano nazionale ed
internazionale (risoluzione 41/85 dell'Assemblea generale, del 3 dicembre 1986),
dell'insieme di regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della
giustizia minorile ("Regole di Bejing" risoluzione 40/33
dell'Assemblea generale del 29 novembre 1985) e della Dichiarazione sulla
protezione delle donne e dei fanciulli nelle situazioni di emergenza e di
conflitto armato (risoluzione 3318 (XXIX) dell'assemblea generale, del 14
dicembre 1974),
Riconosciuto che in tutti i paesi del mondo vi sono
fanciulli che vivono in condizioni di particolare difficoltà e che è
necessario accordare loro una particolare attenzione,
Riconosciuta l'importanza della cooperazione
internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in
ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:
PARTE PRIMA
Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione s'intende per fanciullo
ogni essere umano in età inferiore ai diciotto anni, a meno che secondo le
leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne.
Articolo 2
-
Gli Stati parti s'impegnano a rispettare i diritti che
sono enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo
nel proprio ambito giurisdizionale, senza distinzione alcuna per ragioni di
razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o
di altro genere del fanciullo o dei suoi genitori o tutori, della loro
origine nazionale, etnica o sociale, della loro ricchezza, della loro
invalidità, della loro nascita o di qualunque altra condizione.
-
Gli Stati parti devono adottare ogni misura appropriata
per assicurare che il fanciullo sia protetto contro ogni forma di
discriminazione o di sanzione motivata dallo status, le attività, le
opinioni espresse o il credo dei suoi genitori, dei suoi tutori o di membri
della sua famiglia.
Articolo 3
-
In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che
scaturiscano da istituzioni di assistenza sociale, private o pubbliche,
tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, l'interesse
superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione.
-
Gli Stati parti s'impegnano ad assicurare al fanciullo la
protezione e le cure necessarie al suo benessere, tenuto conto dei diritti e
dei doveri dei suoi genitori, dei tutori legali o di qualsiasi altra persona
legalmente responsabile di esso, e, a tal fine, prenderanno ogni misura
appropriata di carattere legislativo e amministrativo
-
Gli Stati parti si impegnano ad assicurare che le
istituzioni, i servizi e le strutture responsabili della cura e della
protezione dei fanciulli siano conformi ai criteri normativi fissati dalle
autorità competenti, particolarmente nei campi della sicurezza e
dell'igiene r per quanto concerne la consistenza e la qualificazione del
loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.
Articolo 4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare ogni misura
appropriata di natura legislativa, amministrativa e d'altro genere per dare
attuazione ai diritti riconosciuti in questa Convenzione. Per quanto attiene i
diritti economici, sociali e culturali, gli Stati parti adottano tali misure in
tutta la gamma delle risorse di cui dispongono e, all'occorrenza, nel quadro
della cooperazione internazionale.
Articolo 5
Gli Stati parti rispettano le responsabilità, i diritti ed i
doveri dei genitori o, all'occorrenza, dei membri della famiglia allargata o
della comunità, secondo quanto previsto dalle usanze locali, dei tutori o delle
altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di impartire a
quest'ultimo, in modo consono alle sue capacità evolutive, l'orientamento ed i
consigli necessari all'esercizio dei diritti che gli riconosce la presente
Convenzione.
Articolo 6
-
Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un
diritto innato alla vita.
-
Gli Stati parti si impegnano a garantire nella più ampia
misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Articolo 7
-
Il fanciullo dovrà essere registrato immediatamente dopo
la nascita ed a partire da essa avrà diritto ad un nome, ad acquisire una
nazionalità e, nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori ed
essere da essi accudito.
-
Gli Stati parti assicureranno l'attuazione di questi
diritti in conformità alle loro legislazioni nazionali ed agli obblighi
derivanti dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in
particolare in quelle situazioni in cui il fanciullo si troverebbe
altrimenti privo di nazionalità.
Articolo 8
-
Gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del
fanciullo di conservare la propria identità, nazionalità, nome e relazioni
familiari, quali riconosciuti per legge, senza interferenze illegali.
-
Se il fanciullo viene illegalmente privato degli elementi
costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti
forniranno adeguata assistenza e tutela affinché venga sollecitamente
ristabilita la sua identità.
Articolo 9
-
Gli Stati parti devono assicurare che il fanciullo non
venga separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che le
autorità competenti non decidano, salva la possibiltà di presentare
ricorsi contro tale decisione all'autorità giudiziaria, in conformità alle
leggi ed alle procedure applicabili, che tale separazione risulti necessaria
nell'interesse superiore del fanciullo. Una decisione in tal senso può
risultare necessaria in casi particolari, quali quelli in cui si verifichino
episodi di maltrattamento o di negligenza da parte di genitori nei confronti
del fanciullo o qualora, i genitori vivano separati, sia necessario fissare
il luogo e la residenza del fanciullo.
-
In qualsiasi procedimento relativo ai casi previsti nel
paragrafo 1, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di
partecipare al dibattimento e di esporre le loro ragioni.
-
Gli Stati parti debbano rispettare il diritto del
fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di mantenere
relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i
genitori, salvo quando ciò sia contrario all'interesse superiore del
fanciullo.
-
Allorquando tale separazione consegua da misure adottate
da uno Stato parte, quali la detenzione, la reclusione, l'esilio, la
deportazione o la morte (inclusa la morte per qualsiasi causa sopravvenuta
nel corso della detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del
fanciullo, tale Stato parte, su richiesta, fornirà ai genitori, al
fanciullo o, all'occorrenza, ad un altro membro della famiglia, le
informazioni essenziali relative al luogo in cui si trovino il membro o i
membri della famiglia, a meno che la divulgazione di queste informazioni non
risulti pregiudizievole al benessere del fanciullo. Gli Stati parti devono
accertarsi inoltre che la presentazione di tale domanda non comporti di per
sé alcuna conseguenza negativa per la persona o le persone interessate.
Articolo 10
-
In conformità all'obbligo che incombe agli Stati parti
in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, qualunque richiesta presentata da
un fanciullo o dai suoi genitori di entrare in uno Stato parte o di
lasciarlo ai fini della riunificazione della famiglia verrà presa in esame
dagli Stati parti in modo favorevole, con spirito umanitario, e
sollecitudine. Gli Stati parti si accerteranno inoltre che la presentazione
di tale domanda non comporti conseguenze negative per i richiedenti ed i
membri della loro famiglia
-
Un fanciullo i cui genitori risiedano in Stati diversi
deve avere il diritto di mantenere, salvo circostanze eccezionali, relazioni
personali e contatti diretti regolari con entrambi i genitori. A tal fine e
in conformità all'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del
paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti s'impegnano a rispettare il
diritto del fanciullo o dei suo genitori di lasciare qualsiasi paese
compreso il proprio, e di far ritorno nel proprio paese. Il diritto di
lasciare qualsiasi paese può essere oggetto esclusivamente alle restrizioni
previste dalla legge, che risultino necessarie per proteggere la sicurezza
nazionale, l'ordine pubblico. la salute o la moralità pubblica, o i diritti
e le libertà altrui, e che risultino compatibili con gli altri diritti
riconosciuti nella presente Convenzione.
Articolo 11
Gli Stati parti devono adottare le misure appropriate per
lottare contro i trasferimenti illeciti all' estero di fanciulli ed il loro
mancato rientro (nei paesi d' origine)
A tal fine gli Stati parti promuoveranno la conclusione di
accordi bilaterali o multilaterali o l' adesione agli accordi esistenti.
Articolo 12
-
Gli Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di
formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente ed in
qualsiasi materia, dando alle opinioni del fanciullo il giusto peso in
relazione alla sua età ed al suo grado di maturità.
-
A tal fine, verrà in particolare offerta al fanciullo la
possibilità di essere ascoltato in qualunque procedimento giudiziario o
amministrativo che lo riguardi, sia direttamente, sia tramite un
rappresentante o un'apposita istituzione, in conformità con le regole di
procedura della legislazione nazionale.
Articolo 13
-
Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione
Questo diritto comprende la libertà di ricercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee di ogni genere, a prescinderne dalle frontiere, sia
verbalmente che per iscritto o a mezzo stampa o in forma artistica o
mediante qualsiasi altro mezzo scelto dal fanciullo.
-
L'esercizio di questo diritto può essere sottoposto a
talune restrizioni che però siano soltanto quelle previste dalla legge e
quelle necessarie:
-
al rispetto dei diritti e della reputazione altrui;
-
alla salvaguardia della sicurezza nazionale o
dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubblica.
Articolo 14
-
Gli Stati parti devono rispettare il diritto del
fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione
-
Gli Stati parti devono rispettare il diritto e il dovere
dei genitori o alla occorrenza, dei tutori, di guidare il fanciullo
nell'esercizio del diritto sopramenzionato in modo consono alle sue capacità
evolutive.
-
La libertà di manifestare la propria religione o le
proprie convinzioni può essere sottoposta solo a quelle limitazioni di
legge necessarie a proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute e
la moralità pubblica e le libertà ed i diritti fondamentali altrui.
Articolo 15
-
Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla
libertà di associazione e alla libertà di riunione pacifica.
-
L'esercizio di questi diritti non può essere sottoposto
a restrizioni di sorta, salvo quelle previste dalla legge e che risultino
necessarie in una società democratica. nell'interesse della sicurezza
nazionale, della sicurezza pubblica o dell' ordine pubblico, o per
proteggere la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà
Articolo 16
-
Nessun fanciullo potrà essere sottoposto ad interferenze
arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia nella sua
casa o nella sua corrispondenza, né a lesioni illecite del suo onore e
della sua reputazione.
-
Ogni fanciullo ha diritto ad essere tutelato dalla legge
contro tali interferenze o atteggiamenti lesivi.
Articolo 17
Gli Stati parti riconoscono l' importante funzione svolta dai
mass-media e devono assicurare che il fanciullo abbia accesso a informazioni e a
programmi provenienti da diverse fonti nazionali ed intenzionali in particolare
a quelli che mirano a promuovere i suo benessere sociale, spirituale e morale
nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti devono:
-
incoraggiare i mass media a diffondere un' informazione e
programmi che presentino un'utilità sociale e culturale per il fanciullo e
che risulti no conformi allo spirito dell'articolo 29;
-
incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di
promuovere la produzione, lo scambio e la diffusione di un'informazione e di
programmi di questa natura provenienti da diverse Fonti culturali nazionali
ed internazionali;
-
incoraggiare la produzione e la diffusione di libri per
ragazzi;
-
incoraggiare i mass media a prestare particolare
attenzione ai bisogni linguistici dei bambini autoctoni o appartenenti a
minoranze;
-
promuovere I' elaborazione di appropriati principi
direttivi destinati a tutelare il fanciullo contro l'informazione ed i
programmi che nuocciano al suo benessere, tenuto conto delle disposizioni
degli articoli 13 e 18.
Articolo 18
-
Gli Stati parti si devono adoperare al massimo per
garantire il riconoscimento del principio secondo cui entrambi i genitori
hanno comuni responsabilità in ordine all'allevamento ed allo sviluppo del
bambino. La responsabilità di allevare il fanciullo e di garantire il suo
sviluppo incombe in primo luogo ai genitori o, all'occorrenza ai tutori
Nell'assolvimento del loro compito essi debbono venire innanzitutto guidati
dall'interesse superiore del fanciullo.
-
Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati
nella presente Convenzione gli Stati parti devono fornire un'assistenza
adeguata ai genitori o ai tutori legali nell'adempimento delle loro
responsabilità in materia di allevamento del fanciullo e devono assicurare
lo sviluppo di istituzioni e servizi per l'assistenza all'infanzia.
-
Gli Stati parti devono adottare appropriate misure per
assicurare che i fanciulli i cui genitori svolgano un'attività lavorativa
abbiano il diritto di beneficiare di servizi e di strutture destinati alla
vigilanza dell'infanzia, se in possesso degli appositi requisiti per
usufruirne.
Articolo 19
-
Gli Stati parti adotteranno ogni misura appropriata di
natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere il
fanciullo contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o
mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la
violenza sessuale, mentre è sotto la tutela dei suoi genitori, o di uno di
essi, del tutore o dei tutori o di chiunque altro se ne prenda cura.
-
Tali misure protettive comprenderanno, all'occorrenza
procedure efficaci per l'istituzione di programmi sociali miranti a fornire
l'appoggio necessario al fanciullo ed a coloro ai quali è affidato, nonché
per altre forme di prevenzione e ai fini di identificazione, di rapporto, di
ricorso, d'inchiesta, di trattamenti e di procedimenti nei casi di
maltrattamento del fanciullo di cui sopra, e potranno altresì comprendere
procedure d'intervento giudiziario.
Articolo 20
-
Un fanciullo che venga privato, permanentemente o
temporaneamente del suo ambiente familiare o che nel suo proprio interesse
non possa essere lasciato in tale ambiente. avrà diritto a speciale
protezione e assistenza da parte dello Stato.
-
Gli Stati parti debbono garantire a tale fanciullo una
forma dl cura ed assistenza alternativa in conformità alla loro
legislazione nazionale.
-
Tale assistenza alternativa può comprendere. tra
l'altro. L'affidamento la "kafala " prevista dalla legge islamica,
l' adozione o, in caso di necessità, la sistemazione in idonee istituzioni
per l'infanzia. Nella scelta di queste soluzioni, si terrà debito conto
della necessità di garantire una certa continuità nell'educazione del
fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e
linguistica.
Articolo 21
Gli Stati parti che riconoscono e/o autorizzano il sistema
dell'adozione devono accertarsi che l'interesse superiore del fanciullo
costituisca la principale preoccupazione in materia e devono:
-
assicurare che l'adozione del bambino venga autorizzata
solo dalle autorità competenti che verifichino in conformità alla legge ed
alle procedure applicabili e sulla base di tutte le informazioni pertinenti
ed attendibili che l'adozione possa aver luogo tenuto conto della situazione
del fanciullo rispetto ai genitori, ai parenti ed ai tutori e che,
all'occorrenza le persone interessate abbiano dato il loro assenso
consapevole all'adozione, dopo essersi avvalse delle consultazioni e
consigli necessari in materia;
-
riconoscere che l'adozione in un altro paese può essere
considerato un mezzo alternativo di assistenza al fanciullo, qualora questi
non possa trovare accoglienza in una famiglia affidataria o adottiva nel
proprio paese d'origine, o non possa trovare nel suddetto paese un'altra
soddisfacente sistemazione;
-
assicurare, in caso di adozione h1 altro paese che il
fanciullo fruisca di misure di tutela e di condizioni equivalenti a quelle
esistenti nel caso di adozione a livello nazionale;
-
prendere tutte le debite misure atte a garantire che,
nell' adozione in un altro paese, la sistemazione del fanciullo non comporti
un lucro finanziario illecito per quanti vi siano implicati;
-
perseguire gli obiettivi del presente articolo attraverso
la stipula di accordi bilaterali o multilaterali e compiere ogni sforzo in
questo contesto per garantire che la sistemazione del fanciullo in un altro
paese venga seguila dalle autorità o dagli organi competenti.
Articolo 22
-
Gli Stati parti devono prendere appropriate misure per
garantire al fanciullo che cerchi di ottenere lo status di rifugiato o che
sia considerato rifugiato in virtù delle leggi e procedure internazionali o
interne, che sia solo o accompagnato dai genitori o da qualsiasi altra
persona la fruizione di un'adeguata protezione ed assistenza umanitaria per
consentirgli strumenti internazionali relativi ai diritti umani o di
carattere umanitario, di cui i suddetti Stati siano parti.
-
A tal fine gli Stati parti devono fornire la
cooperazione, che riterranno necessaria, ad ogni sforzo compiuto dalle
Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative e non
governative competenti che collaborano con I' Organizzazione delle Nazioni
Unite per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovino in simili
condizioni e per rintracciare i genitori o altri membri della famiglia di
qualsiasi bambino rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie
alla riunificazione della famiglia. Nei casi in cui non vengano ritrovati ne
i genitori né alcun altro membro della famiglia, deve essere accordata al
fanciullo, in base ai principi enunciati nella presente Convenzione, la
stessa protezione di cui fruisca qualunque fanciullo privato per qualsiasi
ragione temporaneamente o permanentemente dell'ambiente familiare.
Articolo 23
-
Gli Stati parti riconoscono che un fanciullo fisicamente
o mentalmente disabile deve godere di una vita soddisfacente che garantisca
la sua dignità, che promuova la sua autonomia e faciliti la sua
partecipazione attiva alla vita della comunità.
-
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo disabile cure
speciali ed incoraggeranno e garantiranno la concessione, nella misura delle
risorse disponibili, ai fanciulli disabili in possesso degli appositi
requisiti ed a quanti se ne prendano cura, dell'assistenza di cui sia stata
fatta richiesta e che risulti adeguata alle condizioni del fanciullo ed alle
specifiche condizioni dei genitori o di altri che si prendano cura di lui.
-
In relazione ai particolari bisogni di un fanciullo
disabile, I' assistenza fornita in conformità al paragrafo 2 sarà
gratuita. ogni qualvolta risulti possibile, tenuto conto delle risorse
finanziarie dei genitori o di quanti abbiano cura del fanciullo, e sarà
intesa ad assicurare che il fanciullo disabile possa efficacemente disporre
ed usufruire di istruzione, addestramento, cure sanitarie, servizi di
riabilitazione, preparazione ad un impiego ed occasioni di svago tendenti a
far raggiungere al fanciullo l'integrazione sociale e lo sviluppo
individuale più completo possibile, ha incluso lo sviluppo culturale e
spirituale.
-
Gli Stati parti devono promuovere nello spirito della
cooperazione internazionale lo scambio di informazioni adeguate nel campo
delle cure sanitarie preventive, del trattamento medio, psicologico e
funzionale del fanciullo disabile tra cui la diffusione di informazioni
concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione
professionale, nonché l'accesso a questi dati, allo scopo di consentire
agli Stati parti di migliorare le loro capacità e competenze e di ampliare
la loro esperienza in questi settori A questo proposito, particolare
attenzione sarà rivolta alle esigenze dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 24
-
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo al
godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale e
alla fruizione di cure mediche riabilitative. Gli Stati parti devono
sforzarsi di garantire che il fanciullo non sia privato del diritto di
beneficiare di tali servizi.
-
Gli Stati parti si sforzano di perseguire la piena
situazione di questo diritto ed in particolare devono prendere misure
appropriate per:
-
ridurre il tasso di mortalità neonata ed infantile;
-
garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza
e cure mediche. con particolare riguardo allo sviluppo ed ai servizi
sanitari di base;
-
combattere le malattie e la malnutrizione nel quadro
delle cure mediche di base mediante, tra l'altro, l'utilizzo di tecniche
prontamente disponibili e la fornitura di adeguati alimenti nutritivi e
di acqua potabile, tenuto conto dei dischi di inquinamento ambientale;
-
garantire appropriate cure mediche alle madri in
stato di gravidanza;
-
garantire che tutti i membri della società in
particolare i genitori ed i fanciulli, siano informati sull'uso di
conoscenze di base circa la salute e la nutrizione infantile, i vantaggi
dell'allattamento materno, l'igiene personale ed ambientale, la
prevenzione degli incidenti, e beneficino di un aiuto che consenta loro
di avvalersi di queste informazioni;
-
sviluppare la medicina preventiva, l'educazione dei
genitori e l'informazione ed i servizi in materia di pianificazione
familiare.
-
Gli Stati parti devono prendere tutte le misure efficaci
ed appropriate per abolire le pratiche tradizionali che possono risultare
pregiudizievoli alla salute dei fanciulli.
-
Gli Stati parti s'impegnano a promuovere ed ad
incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di garantire
progressivamente la piena realizzazione del diritto riconosciuto in questo
articolo. A questo proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo saranno
tenuti in particolare considerazione.
Articolo 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo sottoposto dalle
autorità competenti a cure, prevenzione o trattamento fisico o mentale, il
diritto ad un riesame periodico di tale trattamento e di qualsiasi altra
circostanza relativa alla sua sistemazione.
Articolo 26
-
Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto
di beneficiare della sicurezza sociale, nonché delle assicurazioni sociali,
e devono prendere misure necessarie perché questo diritto venga pienamente
realizzato in conformità alla loro legislazione interna.
-
Tali prestazioni dovrebbero essere garantite, quando il
caso lo richieda, tenuto conto delle risorse e delle specifiche condizioni
del fanciullo e delle persone responsabili del suo mantenimento nonché di
ogni altra considerazione pertinente in materia per quanto concerne la
richiesta di prestazioni fatte dal fanciullo o a suo nome.
Articolo 27
-
Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo
ad un livello di vita sufficiente atto a garantire il suo sviluppo fisico,
mentale, spirituale, morale e sociale.
-
I genitori o le altre persone aventi cura del fanciullo
hanno primariamente la responsabilità d assicurale, nei limiti delle loro
possibilità e delle loro disponibilità finanziarie, le condizioni di vita
necessarie allo sviluppo del fanciullo.
-
Gli Stati parti, sulla base delle condizioni nazionali e
dei loro mezzi, devono prendere le misure opportune per assistere i genitori
del fanciullo o chi ne sia responsabile nell'attuazione di questo diritto e,
in caso di necessità, devono fornire un'assistenza materiale e programmi di
supporto in particolare per quel che riguarda la nutrizione, il vestiario e
l'alloggio.
-
Gli Stati parti adotteranno appropriate misure al fine di
assicurarsi della possibilità di garantire il sostentamento del fanciullo
da parte dei genitori o di altre persone aventi una responsabilità
finanziaria a tale riguardo, sia sul proprio territorio che all'estero. In
particolare, allorquando la persona avente una responsabilità finanziaria
nei confronti del fanciullo viva in un paese diverso, gli Stati parti
promuoveranno il ricorso ad accordi internazionali nonché la stipula di
trattati in materia e l'adozione di altri appropriati strumenti.
Articolo 28
-
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad
avere un'educazione e, nell'ottica della progressiva piena realizzazione di
tale diritto e sulla base di eguali opportunità, devono in particolare:
-
rendere l'istruzione primaria gratuita ed
obbligatoria per tutti;
-
promuovere lo sviluppo di varie forme di istruzione
secondaria sia generale che professionale, renderle utilizzabili ed
accessibili a tutti i fanciulli, e adottare misure appropriate quali
l'introduzione della gratuità dell'insegnamento e l'offerta di
un'assistenza finanziaria nei casi di necessità:
-
rendere l'istruzione superiore accessibile a tutti
sulla base delle capacità, con ogni mezzo appropriato;
-
rendere l'informazione educativa e l'orientamento
professionale disponibile ed alla portata di tutti i fanciulli;
-
prendere provvedimenti atti ad incoraggiare la
regolare frequenza scolastica e la riduzione dei tassi di abbandono.
-
Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata
per assicurare che la disciplina scolastica venga impartita rispettando la
dignità umana del fanciullo ed in conformità alla presente Convenzione.
-
Gli Stati parti devono promuovere e favorire la
cooperazione internazionale in materia di educazione, in particolare al fine
di contribuire all'eliminazione dell'ignoranza e dell'analfabetismo nel
mondo intero e facilitando l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche
ed ai metodi di insegnamento. A questo proposito i bisogni dei paesi in via
di sviluppo devono essere tenuti in particolare considerazione.
Articolo 29
-
Gli Stati parti concordano sul fatto che I' educazione
del fanciullo deve tendere a:
-
promuovere lo sviluppo della personalità del
fanciullo, dei suoi talenti, delle sue attitudini mentali e fisiche, in
tutto l'arco delle sue potenzialità;
-
inculcare nel fanciullo il rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi enunciati nello
Statuto delle Nazioni Unite;
-
inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori della
sua identità della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il
rispetto dei valori nazionali del paese in cui vive, del paese di cui è
originario e delle civiltà diverse dalla propria;
-
preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità
della vita in una società libera in uno spirito di comprensione di pace
di tolleranza di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti popoli,
gruppi etnici, nazionali e religiosi e persone di origine autoctona;
-
inculcare nel fanciullo il rispetto per l'ambiente
naturale.
-
Nessuna disposizione del presente articolo o
dell'articolo 28 deve essere interpretata quale interferenza nella libertà
degli individui e degli enti di creare e dirigere istituzioni educative, a
condizione che i principi enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo
siano rispettati e che l'istruzione impartita in tali istituti risulti
conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.
Articolo 30
Negli Stati in cui esistano minoranze etniche. religiose o
linguistiche o persone di origine autoctona, il fanciullo che appartenga ad una
di queste minoranze o che sia autoctono non deve essere privato del diritto di
avere la propria vita culturale, di professare o praticare la religione o di
avvalersi della propria lingua in comune con gli altri membri del suo gruppo.
Articolo 31
-
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al
riposo ed allo svago, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie
della sua età, ed a partecipare liberamente alla vita culturale ed
artistica.
-
Gli Stati parti devono rispettare e promuovere il diritto
del fanciullo a partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed
incoraggiano l'organizzazione di adeguate attività di natura ricreativa,
artistica e culturale in condizioni di uguaglianza.
Articolo 32
-
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad
essere protetto contro lo sfruttamento economico e qualsiasi tipo di lavoro
rischioso o che interferisca con la sua educazione o che sia nocivo per la
sua salute o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o
sociale.
-
Gli Stati parti devono prendere misure di natura
legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per garantire
l'applicazione di questo articolo A tal fine, e tenuto conto delle
disposizioni pertinenti di altri strumenti internazionali, gli Stati parti
devono in particolare:
-
fissare l'età minima per essere ammessi ad un
impiego;
-
stabilire un'appropriata disciplina in materia di
orario e di condizioni di lavoro;
-
stabilire pene o altre sanzioni adeguate per
garantire l'effettiva applicazione di questo articolo che l'istruzione
istruzione impartita in tali istituti risulti conforme alle norme minime
prescritte dallo Stato.
Articolo 33
Gli Stati parti devono adottare ogni appropriata misura di
carattere legislativo, amministrativo, sociale ed educativo, per proteggere i
fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, quali
risultano definite nelle convenzioni internazionali, e per prevenire l'impiego
di bambini nella produzione illegale e nel traffico di tali sostanze
Articolo 34
Gli Stati parti s'impegnano a proteggere il fanciullo contro
ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale A tal fine gli Stati
parti devono prendere in particolare ogni misura adeguata su piano nazionale,
bilaterale e multilaterale, per prevenire:
-
l'induzione o la coercizione di un fanciullo per
coinvolgerlo in attività
-
lo sfruttamento dei fanciulli nella prostituzione o in
altre pratiche sessuali illecite;
-
lo sfruttamento dei fanciulli in spettacoli e materiali
pornografici.
Articolo 35
Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata su
piano nazionale, bilaterale e multilaterale per prevenire il rapimento, la
vendita o il traffico di fanciulli a qualsiasi fine o sotto qualunque forma.
Articolo 36
Gli Stati parti devono proteggere il fanciullo contro ogni
forma di sfruttamento pregiudizievole a qualsiasi aspetto del suo benessere.
Articolo 37
Gli Stati parti s'impegnano a garantire che:
-
nessun fanciullo sia soggetto a tortura o a trattamenti o
punizioni crudeli, inumani o degradanti; né la pena capitale, né
l'ergastolo senza possibilità di liberazione debbano venire irrogate per
reati commessi da persone in età inferiore ai 18 anni;
-
nessun fanciullo debba essere privato della sua libertà
illegalmente o arbitrariamente l'arresto, la detenzione o l'imprigionamento
di un fanciullo devono venire utilizzati esclusivamente come misura estrema,
e per il periodo più breve possibile;
-
qualsiasi fanciullo privato delta libertà debba essere
trattato con umanità e rispetto per la dignità umana, e secondo modalità
che tengano conto delle persone della sua età. In particolare qualsiasi
fanciullo privato della libertà deve essere detenuto separato dagli adulti,
a meno che la soluzione contraria non sia considerata preferibile
nell'interesse superiore del fanciullo, e deve avere il diritto di mantenere
i contatti con la propria famiglia attraverso la corrispondenza e visite,
salvo circostanze particolari;
-
qualsiasi fanciullo privato della libertà debba avere il
diritto di potersi prontamente avvalere dell'assistenza legate o di
qualsiasi altra natura, nonché del diritto di contestare la legittimità di
tale privazione di libertà davanti ad un tribunale o un'altra autorità
competente, indipendente e imparziale, e il diritto ad una rapida decisione
sul suo caso.
Articolo 38
-
Gli Stati parti s impegnano a rispettare ed a garantire
il rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario applicabili nei
casi di conflitto armato e la cui tutela si estenda ai fanciulli.
-
Gli Stati parti devono adottare ogni possibile misura per
garantire che nessuna persona in età inferiore ai 15 anni prenda
direttamente parte alle ostilità.
-
Gli Stati parti devono astenersi dal reclutare nelle
forze armate qualsiasi persona che abbia compiuto il 15mo anno di età ma
non ancora il 18mo, gli Stati parti si sforzeranno d dare la precedenza ai p
ù anziani.
-
In conformità all'obbligo che loro incombe in virtù del
diritto internazionale, di proteggere la popolazione civile durante i
conflitti armati, gli Stati parti devono prendere ogni possibile misura per
garantire cura e protezione ai fanciulli colpiti da un conflitto armato.
Articolo 39
Gli Stati parti adotteranno ogni appropriata misura al fine
di assicurare il recupero tisico e psicologico ed il reinserimento sociale di un
fanciullo vittima di qualsiasi forma di negligenza di sfruttamento o di sevizie,
di tortura o di qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele.
inumana o degradante, o di conflitto armato tale recupero e reinserimento avrà
luogo in un ambiente che favorisca la salute, il rispetto di sé e la dignità
del fanciullo
Articolo 40
-
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo
accusato e riconosciuto colpevole di aver violato la legge penale ad essere
trattato in un modo che risulti atto a promuovere il suo senso di dignità e
valore, che rafforzi il suo rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali altrui. e che tenga conto della sua età, nonché dell'esigenza
di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli assumere un
ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
-
A tal fine, e tenuto conto delle pertinenti disposizioni
degli strumenti internazionali, gli Stati parti devono garantire in
particolare che:
-
nessun fanciullo sia perseguito, accusato o
riconosciuto colpevole di aver infranto la legge penale a causa di atti
o omissioni che non siano proibiti dal diritto nazionale o
internazionale nel momento in cui furono commessi;
-
qualsiasi fanciullo sospetto o accusato di aver
infranto la legge abbia almeno le seguenti garanzie:
-
essere considerato innocente fino a che la sua
colpevolezza non sia stata legalmente provata;
-
essere sollecitamente e direttamente informato
delle accuse a suo carico, o all'occorrenza, tramite i suoi genitori
o tutori, ed avere l'assistenza legale o di altra natura nella
preparazione e presentazione della sua difesa;
-
avere la propria causa istruita senza indugi da
un organo giudiziario o da un'autorità competente, indipendente e
imparziale in un'udienza equa e conforme alla legge, in presenza del
legale o con altra adeguata assistenza, a meno che ciò non sia
considerato Contrario all'interesse superiore del fanciullo, ed in
particolare in ragione della sua età o condizione, nonché di
quella dei suoi genitori o tutori;
-
non essere obbligato a testimoniare o a
confessarsi colpevole inter rogare o far interrogare i testimoni a
carico, ed ottenere la comparizione e la deposizione dei testimoni a
discarico, in condizioni di uguaglianza;
-
se considerato colpevole di aver infranto la
legge penale, presenta re appello contro tale pronunciamento e
qualsiasi provvedimento ad esso conseguente presso un'istanza
giuridica o a un'attività competente, indipendente e imparziale di
grado più elevato, come stabilito dalla legge;
-
avvalersi dell'assistenza gratuita di un
interprete, qualora non sia in grado di parlare o di comprendere la
lingua utilizzata;
-
avere il pieno rispetto della sua
"privacy" in tutte le fasi del procedimento.
-
Gli Stati parti devono cercare di promuovere l'adozione
di leggi procedure, l'insediamento di autorità e di istituzioni riguardanti
in modo specifico i fanciulli perseguiti o accusati o riconosciuti colpevoli
di aver infranto la legge penale, e in particolare s'impegneranno a:
-
fissare un'età minima al di sotto della quale i
fanciulli devono essere considerati non capaci di infrangere la legge
penale;
-
adottare misure, ogniqualvolta risulti possibile ed
auspicabile per trattare i casi di tali fanciulli senza far ricorso a
procedimenti giudiziari, a condizione che il diritto umano e le garanzie
legali siano pienamente rispettati.
-
Saranno previste norme relative alla tutela,
all'orientamento e alla supervisione, alla consulenza, all'affidamento
familiare, a programmi di formazione educativa generale, professionale nonché
a soluzioni alternative al trattamento istituzionale, al fine di garantire
che i fanciulli vengano trattati in modo adeguato al loro benessere e
proporzionato sia alla loro specifica condizione sia al reato commesso.
Articolo 41
Nessuna disposizione di questa Convenzione pregiudicherà il
dettato di qualsiasi normativa che risulti più favorevole alla realizzazione
dei diritti del fanciullo e che sia contenuta:
-
nella legislazione di uno Stato parte, oppure
-
nel diritto internazionale in vigore in quello Stato.
PARTE SECONDA
Articolo 42
Gli Stati parti si impegnano a far conoscere diffusamente i
principi e le norme della Convenzione, in modo attivo ed adeguato, tanto agli
adulti quanto ai fanciulli.
Articolo 43
-
Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati
parti nella realizzazione degli obblighi da essi contratti in virtù della
presente Convenzione, sarà istituito un Comitato sui diritti del fanciullo,
che svolgerà le funzioni qui sotto indicate.
-
Il Comitato sarà composto di 10 esperti di alta qualità
morale e riconosciuta competenza nel campo disciplinato dalla presente
Convenzione. I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati parti tra i
loro cittadini ed agiranno a titolo personale, tenuto conto di un'equa
ripartizione geografica nonché dei principali ordinamenti giuridici.
-
I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto
sulla base di una lista di persone designate dagli Stati parti Ciascuno
Stato parte può designare una persona tra i suoi cittadini.
-
La prima elezione dei membri del Comitato avrà luogo non
oltre 6 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente
Convenzione e successivamente ogni due anni. Almeno quattro mesi dalla data
di ciascuna elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite invierà
una lettera agli Stati parti con l'invito a sottoporgli i rispettivi
nominativi entro due mesi. Il Segretario generale preparerà quindi una
lista in ordine alfabetico delle persone designate con l'indicazione degli
Stati parti che le hanno designate e la sottoporrà agli Stati parti della
Convenzione.
-
L'elezione sarà effettuata nel corso di una riunione
degli Stati parti convocata dal Segretario generale nella sede delle Nazioni
Unite. Alla riunione, per la validità della quale si richiede il quorum dei
due terzi degli Stati parti, risulteranno elette quelle persone che avranno
ottenuto il più alto numero di voti e la maggioranza assoluta dei
rappresentanti degli Stati presenti e votanti.
-
I membri del Comitato saranno eletti per un periodo di
quattro anni. Se vengono nuovamente designati, sono rieleggibili. Il mandato
di cinque dei membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due
anni; immediatamente dopo la prima elezione i nomi di questi cinque membri
saranno sorteggiati dal Presidente della riunione.
-
In caso di morte di un membro del Comitato, o di sue
dimissioni, o di suo impedimento ad assolvere il proprio compito per
qualsiasi altro motivo, lo Stato parte che ha designato tale membro
provvederà a designare un altra esperto tra i propri cittadini fino alla
scadenza del rispettivo mandato, su approvazione del Comitato.
-
Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
-
Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due
anni.
-
Le riunioni del Comitato si terranno normalmente presso
la sede delle Nazioni Unite o in qualsiasi altro luogo appropriato deciso
dal Comitato. Il Comitato terrà almeno una riunione l'anno. La durata delle
sessioni del Comitato è fissata e modificata, se necessario, da una
riunione degli Stati parti della presente Convenzione, previa approvazione
dell'Assemblea generale.
10 bis. Il Segretario generale delle Nazioni Unite fornirà il
personale necessario ed i locali atti ad assicurare l'efficace adempimento
delle funzioni del Comitato ai sensi della presente Convenzione.
-
(Con l'approvazione dell'Assemblea generale, i membri del
Comitato istituito ai sensi della presente Convenzione, riceveranno
emolumenti prelevati sul bilancio delle Nazioni Unite nelle modalità ed
alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale) oppure (Gli Stati parti
sono responsabili delle spese dei membri del Comitato nell'adempimento delle
loro funzioni).
-
(Gli Stati parti prendono a loro carico le spese relative
allo svolgimento delle riunioni degli Stati parti e del Comitato compreso il
rimborso alle Nazioni Unite di ogni spesa, quale i costi del personale e dei
locali, sostenuta dalle Nazioni Unite ai sensi del paragrafo 10 bis di
questo articolo).
Articolo 44
-
Gli Stati parti s'impegnano a sottoporre al Comitato,
tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, rapporto sulle misure da
essi adottate per applicare i diritti riconosciuti nella presente
Convenzione e sui progressi compiuti nella realizzazione di questi diritti:
-
entro due anni dall'entrata in vigore della presente
Convenzione per gli Stati parti interessati;
-
successivamente ogni cinque anni.
-
I rapporti redatti in base a questo articolo indicheranno
i fattori e le eventuali difficoltà che impediscano agli Stati parti di
assolvere pienamente gli obblighi previsti nella presente Convenzione. I
rapporti devono anche contenere informazioni sufficienti che consentano al
Comitato di avere un'idea precisa in merito all'attuazione della Convenzione
in quel paese.
-
Lo Stato parte che abbia presentato un rapporto iniziale
completo non è tenuto nei successivi rapporti, trasmessi ai sensi del
paragrafo l/b a ripetere le informazioni di base precedentemente fornite.
-
Il Comitato può richiedere agli Stati parti ogni
ulteriore informazione relativa all'applicazione della Convenzione.
-
Il Comitato sottoporrà all'Assemblea generale delle
Nazioni Unite, tramite il Consiglio economico e sociale, ogni due anni,
rapporti sulle proprie attività.
-
Gli Stati parti s'impegneranno a garantire un'ampia
diffusione ai loro rapporti nel proprio paese.
Articolo 45
Allo scopo di promuovere l'effettiva applicazione della
Convenzione e di incoraggiare la cooperazione internazionale nel campo
disciplinato della Convenzione medesima:
-
Le agenzie specializzate, I'UNICEF ed altri organismi
delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare in occasione
dell'esame dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione
facenti capo al loro mandato. Il Comitato può invitare le agenzie
specializzate, I'UNICEF e qualsiasi altro organismo competente che riterrà
appropriato a fornire pareri sull'applicazione della Convenzione nei settori
di rispettiva competenza. Esso può invitare le agenzie specializzate e
l'UNICEF a sottoporgli apporti sull'applicazione della Convenzione nei
settori di rispettiva competenza.
-
Il Comitato trasmette, se lo ritiene opportuno, alle
agenzie specializzate, all'UNlCEF e ad altri organismi competenti qualsiasi
rapporto degli Stati parti che contenga una richiesta o indichi un bisogno
di consulenza o di assistenza tecnica sulla base delle osservazioni e dei
suggerimenti del Comitato eventualmente espressi su questa richiesta o
indicazioni;
-
Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di
chiedere al Segretario generale di intraprendere a suo nome studi su temi
specifici relativi ai diritti del fanciullo;
-
Il Comitato può formulare suggerimenti e raccomandazioni
in ordine generale basati sulle informazioni ricevute a norma degli articoli
44 e 45 della presente Convenzione Tali suggerimenti e raccomandazioni
saranno trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti
all'attenzione dell'Assemblea generale unitamente agli eventuali commenti
degli Stati parti.
Articolo 46
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli
Stati.
Articolo 47
La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti
di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite
Articolo 48
La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di
qualsiasi Stato Gli strumenti di adesione verranno depositati presso il
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 49
-
La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni
dopo la data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
-
Per lo Stato che ratifichi la presente Convenzione o vi
aderisca dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione,
la Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito dello
strumento di ratifica o di adesione da parte di tale Stato.
Articolo 50
-
Ogni Stato parte può proporre un emendamento e
depositare il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà te proposte di
emendamento agli Stati parti chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli
alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette
proposte e metterle ai voti Qualora nei quattro mesi successivi alta data di
tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronunci a favore
di tale conferenza, il Segretario generate convocherà la conferenza sotto
gli auspici delle Nazioni Unite Qualsiasi emendamento adottato dalla
maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza verrà
sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
-
Qualsiasi emendamento adottato in conformità al
paragrafo 1 di questo articolo entra in vigore una volta approvato
dall'Assemblea ed accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati
parti della presente Convenzione.
-
Dopo la sua entrata in vigore, l'emendamento vincola
quegli Stati che lo abbiano accettato, mentre gli altri Stati restano
vincolati dalle disposizioni della Convenzione e da qualsiasi emendamento
essi abbiano accettato.
Articolo 51
-
Il Segretario generale riceverà e comunicherà a tutti
gli Stati il testo delle riserve apposte dagli Stati al momento della
ratifica o dell'adesione.
-
Non sarà consentita una riserva incompatibile con
l'oggetto e gli scopi della presente Convenzione.
-
Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento
mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati parti. Tale notifica avrà
effetto alla data in cui sarà stata ricevuta dal Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 52
Uno Stato parte può denunciare la presente Convenzione
mediante notifica scritta al Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il
Segretario generale ne avrà ricevuto la notifica
Articolo 53
Il Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il
depositario della Convenzione.
Articolo 54
La presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese,
francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositata
presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
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