|
Principi fondamentali |
|
Articoli
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
|
|
PARTE
I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI |
|
TITOLO I
Rapporti civili |
|
Articoli
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
|
|
TITOLO II
Rapporti etico-sociali |
|
Articoli
29 30 31 32 33
34
|
|
TITOLO
III
Rapporti economici |
|
Articoli
35 36 37 38 39
40 41 42 43
44 45 46 47
|
|
TITOLO
IV
Rapporti politici |
|
Articoli
48 49 50 51 52
53 54 |
|
PARTE
II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA |
|
TITOLO
I
Il Parlamento |
|
SEZIONE
I
Le Camere |
|
Articoli
55 56 57 58 59
60 61 62 63
64 65 66 67
68 69 |
|
SEZIONE
II
La formazione delle leggi |
|
Articoli
70 71 72 73 74
75 76 77 78
79 80 81 82
|
|
TITOLO
II
Il Presidente della Repubblica |
|
Articoli
83 84 85 86
87 88 89 90
91 |
|
TITOLO
III
Il Governo |
|
SEZIONE
I
Il Consiglio dei Ministri |
|
Articoli
92 93 94 95
96 |
|
SEZIONE
II
La Pubblica Amministrazione |
|
Articoli
97 98 |
|
SEZIONE
III
Gli organi ausiliari |
|
Articoli
99 100 |
|
TITOLO
IV
La Magistratura |
|
SEZIONE
I
Ordinamento giurisdizionale |
|
Articoli
101 102 103 104
105 106 107 108
109 110 |
|
SEZIONE
II
Norme sulla giurisdizione |
|
Articoli
111 112 113
|
|
TITOLO
V
Le Regioni, le Provincie, i Comuni
|
|
Articoli
114 115 116 117
118 119 120 121
122 123 124 125
126 127 128 129
130 131
132 133 |
|
TITOLO
VI
Garanzie costituzionali
|
|
SEZIONE
I
La Corte costituzionale |
|
Articoli
134 135 136 137
|
|
SEZIONE
II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali |
|
Articoli
138 139 |
|
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI |
|
(I
- II -
III -
IV -
V -
VI -
VII -
VIII -
IX -
X -
XI -
XII -
XIII -
XIV -
XV - XVI -
XVII -
XVIII)
|
|
|
|
ARTICOLO
1
L'Italia
è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione. |
|
ARTICOLO
2
La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia
come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale. |
|
ARTICOLO
3
Tutti
i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV]
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr.
artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua
[cfr. art. 6], di religione [cfr.
artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr.
art. 22], di condizioni personali e sociali. E` compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese. |
|
ARTICOLO
4
La
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove
le condizioni che rendano effettivo questo diritto.Ogni cittadino ha il
dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società.
|
|
ARTICOLO
5
La
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;
attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell'autonomia e del decentramento [cfr. art.
114 e segg., IX]. |
|
ARTICOLO
6
La
Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche [cfr.
X] . |
|
ARTICOLO
7
Lo
Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani.I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono
procedimento di revisione costituzionale [cfr. art.
138]. |
|
ARTICOLO
8
Tutte
le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [cfr.
artt. 19, 20].Le confessioni religiose diverse dalla cattolica
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non
contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo
Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze. |
|
ARTICOLO
9
La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica [cfr. artt. 33, 34].Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
|
|
ARTICOLO
10
L'ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è
regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica,
secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione
dello straniero per reati politici [cfr. art. 26].
|
|
ARTICOLO
11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri
la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. |
|
ARTICOLO
12
La
bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso,
a tre bande verticali di eguali dimensioni. |
|
ARTICOLO
13La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di
detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato
dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2]
e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art.
25 c. 3]. In casi eccezionali di necessità ed urgenza,
indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può
adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida
nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di
ogni effetto. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone
comunque sottoposte a restrizioni di libertà [cfr.
art. 27 c. 3];. La legge stabilisce i limiti massimi della
carcerazione preventiva. |
|
ARTICOLO
14
Il
domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o
perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge
secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [cfr.
artt. 13, 111 c. 2].Gli accertamenti e le ispezioni per motivi
di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono
regolati da leggi speciali.
|
|
ARTICOLO
15
La
libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto
per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr.
art. 111 c. 1] con le garanzie stabilite dalla legge.
|
|
ARTICOLO
16
Ogni
cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via
generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può
essere determinata da ragioni politiche [cfr. art. 120
c. 2, XIII c. 2].Ogni cittadino è libero di uscire dai
territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge [cfr.
art. 35 c.4]. |
|
ARTICOLO 17
I
cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le
riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità,
che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di
incolumità pubblica. |
|
ARTICOLO 18
I
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione,
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [cfr.
artt. 19, 20, 39, 49]. Sono proibite le associazioni segrete e
quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare. |
|
ARTICOLO 19
Tutti hanno
diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi
forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in
privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al
buon costume [cfr. artt.8, 20].
|
|
ARTICOLO 20
Il carattere
ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od
istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative,
né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità
giuridica e ogni forma di attività [cfr. artt. 8, 19].
|
|
ARTICOLO 21
Tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può
essere soggetta ad autorizzazioni o censure.Si può procedere a sequestro
soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr.
art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla
stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme
che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.In tali
casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica
può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono
immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia
all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro
ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La
legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti
i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le
pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a
prevenire e a reprimere le violazioni. |
|
ARTICOLO 22
Nessuno può
essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della
cittadinanza, del nome. |
|
ARTICOLO 23
Nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base
alla legge. |
|
ARTICOLO
24
Tutti
possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi [ cfr. art. 113]. La difesa è
diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono
assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni
e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. |
|
ARTICOLO 25
Nessuno
può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [
cfr. art.102]. Nessuno può essere punito se non in forza di
una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.Nessuno può
essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla
legge [cfr. art. 13 c.2].
|
|
ARTICOLO 26
L'estradizione
del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente
prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere
ammessa per reati politici [cfr. art. 10 c.4]
|
|
ARTICOLO 27
La
responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato
colpevole sino alla condanna definitiva.Le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato [cfr. art. 13 c.4].
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi
militari di guerra. |
|
ARTICOLO 28
I
funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono
direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi
la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici [cfr.
art. 97 c. 2]. |
|
ARTICOLO 29
La
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale
e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia
dell'unità familiare. |
|
ARTICOLO 30
E`
dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli,
anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori,
la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai
figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge
detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. |
|
ARTICOLO 31 |
|
La
Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare
riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la
gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo [cfr.
art. 37] |
|
ARTICOLO 32
La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana. |
|
ARTICOLO 33
L'arte
e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica
detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per
tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire
scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel
fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la
parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un
trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali. E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e
gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione
all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università
ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti
stabiliti dalle leggi dello Stato. |
|
ARTICOLO 34
La
scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno
otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se
privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite
per concorso. |
|
ARTICOLO 35
La
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la
formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e
favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di
emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse
generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. |
|
ARTICOLO 36
Il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e
alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della
giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al
riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
|
|
ARTICOLO 37
La
donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono
consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e
assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La
legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La
Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad
essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. |
|
ARTICOLO 38 |
|
Ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno
diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto
all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in
questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati
dallo Stato. L'assistenza privata è libera. |
|
ARTICOLO 39
L'organizzazione
sindacale è libera [cfr. art. 18]. Ai
sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati
registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti
collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti
alle categorie alle quali il contratto si riferisce. |
|
ARTICOLO 40
Il diritto di
sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. |
|
ARTICOLO 41
L'iniziativa
economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata
e coordinata a fini sociali [cfr. art. 43].
|
|
ARTICOLO 42
La
proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo
Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e
garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e
i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla
accessibile a tutti [cfr. artt. 44, 47 c. 2].
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge
stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e
testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. |
|
ARTICOLO 43
A fini di
utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire,
mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o
a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di
imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di
energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente
interesse generale. |
|
ARTICOLO 44
Al
fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi
rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà
terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le
zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la
trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive;
aiuta la piccola e la media proprietà [cfr. art. 42
cc. 2, 3]. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone
montane. |
|
ARTICOLO 45
La
Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e
favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli
opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla
tutela e allo sviluppo dell'artigianato. |
|
ARTICOLO 46
Ai fini della
elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze
della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione
delle aziende. |
|
ARTICOLO 47
La
Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme;
disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce
l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla
proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento
azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. |
|
ARTICOLO 48
Sono
elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la
maggiore età [cfr. artt. 56, 58, 71 c. 2, 75 cc. 1,
3, 138 c. 2, XIII c.1]. Il voto è personale ed eguale, libero
e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può
essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza
penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge [cfr.
artt. XII c. 2, XIII c. 1]. |
|
ARTICOLO 49
Tutti i
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale [cfr.
artt. 18, 98 c. 3, XII c. 1]. |
|
ARTICOLO 50
Tutti i
cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. |
|
ARTICOLO 51
Tutti
i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici
pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i
requisiti stabiliti dalla legge [cfr. artt. 56 c. 3,
58 c. 2, 84 c. 1, 97 c. 3, 104 c. 4, 106, 135 cc. 1, 2, 6, XIII c. 1].
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche
elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di
disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo
posto di lavoro. |
|
ARTICOLO 52
La
difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è
obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento
non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei
diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica. |
|
ARTICOLO 53
Tutti sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
|
|
ARTICOLO 54
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla
Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui
sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con
disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
|
|
ARTICOLO 55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune [cfr.
artt. 63 c. 2, 64 cc. 2, 3] dei membri delle due Camere nei
soli casi stabiliti dalla Costituzione [cfr. artt. 83,
90 c. 2, 91, 104 c. 4, 135 cc. 1, 7].
|
|
ARTICOLO 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale
e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta. Sono eleggibili a
deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i
venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni
si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale
risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per
seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di
ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti. |
|
ARTICOLO 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna Regione può
avere un numero di senatori inferiori a sette; il Molise ne ha due, la
Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa
applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in
proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti
[cfr. IV] .
|
|
ARTICOLO 58
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto
dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono
eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo
anno. |
|
ARTICOLO 59
E` senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è
stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può
nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria
per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario. |
|
ARTICOLO 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
sono eletti per cinque anni [cfr. art. 88].
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra. |
|
ARTICOLO 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla
fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dalle elezioni [cfr. art. 87 c. 3].
|
|
ARTICOLO 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non
festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in
via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della
Repubblica o di un terzo dei suoi componenti [cfr.
art. 77 c. 2]. Quando si riunisce in via straordinaria una
Camera, è convocata di diritto anche l'altra. |
|
ARTICOLO 63
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il
Presidente e l'Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in
seduta comune [cfr. art. 55 c. 2], il
Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei
deputati. |
|
ARTICOLO 64
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a
maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche;
tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite [cfr.
art. 55 c. 2] possono deliberare di adunarsi in seduta
segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono
valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non
sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione
prescriva una maggioranza speciale [cfr. artt. 64 c.
1, 73 c. 2, 79 c. 1, 83 c. 3, 90 c. 2, 138 cc. 1, 3
]. I
membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto,
e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti
ogni volta che lo richiedono. |
|
ARTICOLO 65
La
legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con
l'ufficio di deputato o di senatore [cfr. artt. 84 c.
2, 104 c. 7, 122 c. 2, 135 c. 6]. Nessuno può appartenere
contemporaneamente alle due Camere |
|
ARTICOLO 66
Ciascuna
Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità [cfr.
art. 65]. |
|
ARTICOLO 67
Ogni
membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato. |
|
ARTICOLO 68
I
membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare,
né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o
mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza
irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un
delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento
ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e
a sequestro di corrispondenza. |
|
ARTICOLO 69
I
membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge. |
|
SEZIONE
II
La formazione delle leggi |
|
ARTICOLO 70
La
funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. |
|
ARTICOLO 71
L'iniziativa
delle leggi appartiene al Governo [cfr. art. 87 c. 4],
a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia
conferita da legge costituzionale [cfr. artt. 99 c. 3,
121 c. 2]. Il popolo esercita l'iniziativa
delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila
elettori, di un progetto redatto in articoli. |
|
ARTICOLO 72
Ogni
disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che
l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento
stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è
dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme
l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni,
anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei
gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua
approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il
Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della
Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa
oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole
dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità
dei lavori delle Commissioni. La procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i
disegni di legge in materia costituzionale [cfr. art.
138] ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa [cfr.
artt. 76, 79 ], di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali [cfr. art. 80], di
approvazione di bilanci e consuntivi [cfr. art. 81].
|
|
ARTICOLO 73
Le
leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla
approvazione[cfr. artt. 74, 87 c. 5, 138 c. 2
].
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l'urgenza [cfr. art. 72 c. 2],
la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono
pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi
stesse stabiliscano un termine diverso. |
|
ARTICOLO 74
Il
Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con
messaggio motivato alle Camere [cfr. art. 87 c. 2]
chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la
legge, questa deve essere promulgata. |
|
ARTICOLO 75
E`
indetto referendum popolare [cfr. art. 87 c.
6] per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una
legge o di un atto avente valore di legge [cfr. artt.
76, 77], quando lo richiedono cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le
leggi tributarie e di bilancio [cfr. art. 81],
di amnistia e di indulto [cfr. art. 79],
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr.
art. 80]. Hanno diritto di partecipare al referendum
tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta
soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità
di attuazione del referendum. |
|
ARTICOLO 76
L'esercizio
della funzione legislativa non può essere delegato [cfr.
art. 72 c. 4] al Governo se non con determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
|
|
ARTICOLO 77
Il
Governo non può, senza delegazione delle Camere [cfr.
art. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il
Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con
forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle
Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono
entro cinque giorni [cfr. artt. 61 c. 2, 62 c. 2].I
decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia
regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti. |
|
ARTICOLO 78
Le
Camere deliberano lo stato di guerra [cfr. art. 87 c.
9] e conferiscono al Governo i poteri necessari.
|
|
ARTICOLO 79
L'amnistia
e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi
dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione
finale [cfr. art. 75 c. 2]. La legge che
concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro
applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi
ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
|
|
ARTICOLO 80
Le
Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali [cfr.
art. 87 c. 8] che sono di natura politica, o prevedono
arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio
od oneri alle finanze o modificazioni di leggi [cfr.
artt. 72 c. 4, 75 c. 2, V]. |
|
ARTICOLO 81
Le
Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati
dal Governo [cfr. artt. 72 c. 4, 75 c. 2, 100 c. 2].
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per
legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la
legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi
e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve
indicare i mezzi per farvi fronte. |
|
ARTICOLO 82
Ciascuna
Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale
scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorità giudiziaria. |
|
TITOLO
II
Il Presidente della Repubblica |
|
ARTICOLO 83
Il
Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei
suoi membri [cfr. artt.55 c.2, 85].
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione [cfr.
art. 85 c.2] eletti dal Consiglio regionale in modo che sia
assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo
delegato [cfr. II]. L'elezione del
Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza
di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta. |
|
ARTICOLO 84
Può
essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia
compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi
altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per
legge. |
|
ARTICOLO 85
Il
Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima
che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati [cfr.
art. 63 c.2] convoca in seduta comune il Parlamento e i
delegati regionali [cfr. art. 83 c.2], per
eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte,
o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, ha luogo entro quindici
giorni dalla riunione delle Camere nuove [cfr. art. 61
c.1]. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in
carica. |
|
ARTICOLO 86
Le
funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di
impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati [cfr.
art. 63 c.2] indice la elezione del nuovo Presidente della
Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le
Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione [cfr.
art. 85 c.3]. |
|
ARTICOLO 87
Il
Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale. Può inviare messaggi alle Camere [cfr.
art. 74 c.1]. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa
la prima riunione [cfr. art. 61 c.1].
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa
del Governo [cfr. art. 71 c.1]. Promulga
le leggi [cfr. artt. 73, 74, 138 c.2
] ed
emana i decreti aventi valore di legge [cfr. artt. 76,
77 ] e i regolamenti. Indice il referendum popolare
nei casi previsti dalla Costituzione [cfr. artt. 75,
138 c.2 ]. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle
Camere [cfr. art. 80]. Ha il comando delle
Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo
la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [cfr.
art. 78]. Presiede il Consiglio superiore della magistratura [cfr.
art. 104 c.2]. Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica. |
|
ARTICOLO 88
Il
Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le
Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli
ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in
parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. |
|
ARTICOLO 89
Nessun
atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai
ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che
hanno valore legislativo [cfr. artt. 76, 77
]
e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. |
|
ARTICOLO 90
Il
Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal
Parlamento in seduta comune [cfr. art. 55 c.2],
a maggioranza assoluta dei suoi membri [cfr. artt.
134, 135 c.7 ]. |
|
ARTICOLO 91
Il
Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta comune [cfr. art. 55
c.2]. |
|
TITOLO
III
Il Governo |
|
SEZIONE
I
Il Consiglio dei Ministri |
|
ARTICOLO 92
Il
Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei
Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il
Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
Ministri e, su proposta di questo, i Ministri. |
|
ARTICOLO 93
Il
Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
|
|
ARTICOLO 94
Il
Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o
revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere
per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere
su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione
di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della
Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
sua presentazione. |
|
ARTICOLO 95
Il
Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del
Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. I
Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri [cfr.
art. 89]. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza
del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione
dei Ministeri [cfr. art. 97 c.1].
|
|
ARTICOLO 96
Il
Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati
dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle
loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del
Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme
stabilite con legge costituzionale. |
|
SEZIONE
II
La Pubblica Amministrazione |
|
ARTICOLO 97
I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [cfr.
art. 95 c.3], in modo che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono
determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità
proprie dei funzionari [cfr. art. 28].Agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,
salvo i casi stabiliti dalla legge [cfr. art. 51 c.1
]. |
|
ARTICOLO 98
I
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono
membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per
anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto
d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera
in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti
diplomatici e consolari all'estero [cfr. art. 49].
|
|
SEZIONE
III
Gli organi ausiliari |
|
ARTICOLO 99
Il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi
stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie
produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa. E` organo di consulenza delle Camere e del Governo per le
materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha
l'iniziativa legislativa [cfr. art. 71 c.1]
e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e
sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
|
|
ARTICOLO 100
Il
Consiglio di Stato [cfr. art. 103 c.1] è
organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione. La Corte dei conti [cfr. art.
103 c.2] esercita il controllo preventivo di legittimità
sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del
bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla
legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul
risultato del riscontro eseguito [cfr. art. 81 c.1].
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di
fronte al Governo [cfr. art. 108 c.2].
|
|
TITOLO
IV
La Magistratura |
|
SEZIONE
I
Ordinamento giurisdizionale |
|
ARTICOLO 101
La
giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti
soltanto alla legge. |
|
ARTICOLO 102
La
funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e
regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario [cfr.
art. 108]. Non possono essere istituiti giudici straordinari o
giudici speciali [cfr. art. 25 c.1].
Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni
specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di
cittadini idonei estranei alla magistratura [cfr. VI].
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia. |
|
ARTICOLO 103
Il
Consiglio di Stato [cfr. art. 100 c.1] e
gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la
tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi
legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei
diritti soggettivi [cfr. artt. 24 c.1, 111 c.3, 113,
125 c.2 ]. La Corte dei conti [cfr. art.
100 c.2] ha giurisdizione nelle materie di contabilità
pubblica e nelle altre specificate dalla legge [cfr.
art. 113 c.3]. I tribunali militari in tempo di guerra hanno
la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno
giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle
Forze armate [cfr. art. 111 c.2, VI c.2].
|
|
ARTICOLO 104
La
magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere. Il Consiglio superiore della magistratura [cfr.
artt. 105, 106 c.3, 107 c.1 ] è presieduto dal Presidente
della Repubblica [cfr. art. 87 c.10]. Ne
fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della
Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da
tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e
per un terzo dal Parlamento in seduta comune [cfr.
art. 55 c.2] tra professori ordinari di università in materie
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio
elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I
membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere
iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un
Consiglio regionale. |
|
ARTICOLO 105
Spettano
al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi
dei magistrati [cfr. artt. 106, 107].
|
|
ARTICOLO 106
Le
nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento
giudiziario [cfr. art. 108] può ammettere
la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni
attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore
della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di
cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in
materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e
siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
|
|
ARTICOLO 107
I
magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal
servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a
decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i
motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario
o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di
promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro
soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle
garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento
giudiziario. |
|
ARTICOLO 108
Le
norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite
con legge [cfr. VII c.1]. La legge
assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali [cfr.
art. 100 c.3], del pubblico ministero presso di esse, e degli
estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia [cfr.
art. 102 c.2,3] |
|
ARTICOLO 109
L'autorità
giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. |
|
ARTICOLO 110
Ferme
le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al
Ministro della giustizia [cfr. art. 107 c.2]
l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
|
|
SEZIONE
II
Norme sulla giurisdizione |
|
ARTICOLO 111
Tutti
i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [cfr.
artt. 13 c.2, 14 c.2, 15 c.2, 21 c.3 ]. Contro le sentenze e
contro i provvedimenti sulla libertà personale [cfr.
art. 13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o
speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge
[cfr. art. 137 c.3]. Si può derogare a
tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di
guerra [cfr. art. 103 c.3, VI c.2
].
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il
ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione [cfr. art. 103 c.1,2].
|
|
ARTICOLO 112
Il
pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. |
|
ARTICOLO 113
Contro
gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli
organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa [cfr.
artt. 24 c.1, 103 c.1,2, 125 c.2 ]. Tale tutela
giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali
organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica
amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
|
|
TITOLO
V
Le Regioni, le Provincie, i Comuni |
|
ARTICOLO 114
La
Repubblica si riparte in Regioni [cfr. art. 131],
Provincie e Comuni. |
|
ARTICOLO 115
Le
Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni
secondo i principi fissati nella Costituzione. |
|
ARTICOLO 116
Alla
Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia [cfr.
X] e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi
costituzionali. |
|
ARTICOLO 117
La
Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei
principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le
norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello
di altre Regioni:
-
ordinamento
degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
-
circoscrizioni
comunali [cfr. art. 133 c.2];
-
polizia
locale urbana e rurale;
-
fiere
e mercati;
-
beneficenza
pubblica ed assistenza sanitaria e ospedaliera;
-
istruzione
artigiana e professionale e assistenza scolastica;
-
musei
e biblioteche di enti locali;
-
urbanistica;
-
turismo
ed industria alberghiera;
-
tramvie
e linee automobilistiche d'interesse regionale;
-
viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
-
navigazione
e porti lacuali;
-
acque
minerali e termali;
-
cave
e torbiere;
-
caccia;
-
pesca
nelle acque interne;
-
agricoltura
e foreste;
-
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le
leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare
norme per la loro attuazione.
|
|
ARTICOLO 118
Spettano
alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel
precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che
possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai
Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare alla
Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. La Regione esercita
normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai
Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici [cfr.
art. 129, VIII c.2,3 ]. |
|
ARTICOLO 119
Le
Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da
leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato,
delle Provincie e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri
e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le
spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere a
scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le
Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità
stabilite con legge della Repubblica. |
|
ARTICOLO 120
La
Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito
fra le Regioni. Non può adottare provvedimenti che ostacolino in
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le
Regioni [cfr. art. 16 c.1]. Non può
limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del
territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro. |
|
ARTICOLO 121
Sono
organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
Presidente.
Il
Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari
attribuite alla Regione [cfr. art. 117] e
le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione [cfr.
artt. 75 c.1, 83 c.2, 122 c.5, 123 c.2, 132, 138 c.2
] e dalle
leggi. Può fare proposte di legge alle Camere [cfr.
art. 71 c.1]. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle
Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le
leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla Regione [cfr. art. 118 c.2],
conformandosi alle istruzioni del Governo centrale. |
|
ARTICOLO 122
Il
sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità [cfr. artt. 84 c.2, 104 c.7, 135 c.6
]
dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad
una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale. Il
Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per
i propri lavori. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle
loro funzioni. Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal
Consiglio regionale tra i suoi componenti. |
|
ARTICOLO 123
Ogni
Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le
leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione
interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di
iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali. Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della
Repubblica. |
|
ARTICOLO 124
Un
Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione,
sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le
coordina con quelle esercitate dalla Regione [cfr.
art. 118]. |
|
ARTICOLO 125
Il
controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è
esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei
limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati
casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con
richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio
regionale. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa
di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica.
Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
|
|
ARTICOLO 126
Il
Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del
Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto
analoghi atti o violazioni. Può essere sciolto quando, per dimissioni o
per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di
funzionare. Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza
nazionale. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente
della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori
costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica. Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre
cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro
tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della
Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo
Consiglio. |
|
ARTICOLO 127
Ogni
legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario [cfr.
art. 124] che, salvo il caso di opposizione da parte del
Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dall'apposizione del visto ed
entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se
una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo
della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non
sono subordinate ai termini indicati. Il Governo della Repubblica, quando
ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la
competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con
quelli di altre Regioni [cfr. art. 117],
la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del
visto. Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei
quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità
davanti alla Corte costituzionale [cfr. artt. 134, 136
], o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle
Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.
|
|
ARTICOLO 128
Le
Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati
da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni. |
|
ARTICOLO 129
Le
Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e
regionale. Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in
circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore
decentramento [cfr. art. 118].
|
|
ARTICOLO 130
Un
organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della
Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di
legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti
locali. In casi determinati dalla legge può essere esercitato il
controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti
deliberanti di riesaminare la loro deliberazione. |
|
ARTICOLO 131
Sono
costituite le seguenti Regioni:
-
Piemonte;
-
Valle
d'Aosta [cfr. artt. 57 c.3, 83 c.2, 116
];
-
Lombardia;
-
Trentino-Alto
Adige [cfr. art. 116
];
-
Veneto;
-
Friuli-Venezia
Giulia [cfr. art. 116, X
];
-
Liguria;
-
Emilia-Romagna;
-
Toscana;
-
Umbria;
-
Marche;
-
Lazio;
-
Abruzzi
[cfr. IV ];
-
Molise
[cfr. art. 57 c.3, IV
];
-
Campania;
-
Puglia;
-
Basilicata;
-
Calabria;
-
Sicilia
[cfr. art. 116 ];
-
Sardegna
[cfr. art. 116 ].
|
|
ARTICOLO 132
Si
può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la
fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo
di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli
comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate,
e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza
delle popolazioni stesse [cfr. XI
]. Si può,
con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta,
siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra. |
|
ARTICOLO 133
Il
mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove
Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della
Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. La
Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire
nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni. |
|
TITOLO
VI
Garanzie costituzionali
|
|
SEZIONE
I
La Corte costituzionale |
|
ARTICOLO 134
La
Corte costituzionale giudica [cfr. VII c.2]:
-
sulle
controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e
degli atti, aventi forza di legge [cfr. artt. 76,
77 ], dello Stato e delle Regioni [cfr.
art. 127 ];
-
sui
conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo
Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
-
sulle
accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione [cfr. art. 90].
|
|
ARTICOLO 135
La
Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo
dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta
comune [cfr. art. 55 c.2] e per un terzo
dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della
Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari
di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di
esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove
anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non
possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice
costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La
Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla
legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è
rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di
giudice. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di
membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della
professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge
[cfr. art. 84 c.2]. Nei giudizi d'accusa
contro il Presidente della Repubblica [cfr. art. 90]
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a
sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a
senatore [cfr. art. 58 c.2], che il
Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità
stabilite per la nomina dei giudici ordinari. |
|
ARTICOLO 136
Quando
la Corte dichiara l' illegittimità costituzionale di una norma di legge o
di atto avente forza di legge [cfr. art. 134],
la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle
Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano
necessario, provvedano nelle forme costituzionali. |
|
ARTICOLO 137
Una
legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie
d'indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite
le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della
Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa
alcuna impugnazione. |
|
SEZIONE
II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali |
|
ARTICOLO 138
Le
leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo
non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr.
art. 72 c.4]. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum
popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro
tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei
membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr.
artt. 73 c.1, 87 c.5 ], se non è approvata dalla maggioranza
dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è
stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a
maggioranza di due terzi dei suoi componenti. |
|
ARTICOLO 139
La
forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
|