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Il malato
Informazione sanitaria
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| 1) Un'informazione reciproca, leale, corretta e completa fra
medici, gli altri operatori sanitari e la persona assistita
2) La persona assistita ha il dovere i informare i medici e gli altri operatori su tutto ciò che possa risultare utile e necessario per una migliore prevenzione, diagnosi, terapia e assistenza. I medici e gli altri operatori sanitari devono garantire la massima attenzione nel rispetto delle norme sul segreto professionale e sulla riservatezza nel trattamento dei dati personali.
3) E' diritto della persona assistita chiedere ed ottenere dal medico informazioni su tutto ciò che riguarda il proprio stato di salute e, nel caso essa risulti affetta da una malattia, di ricevere adeguate indicazioni su:
Ottenuta un'adeguata informazione sanitaria, è diritto della persona assistita dare o negare il proprio consenso per le analisi e le terapie proposte. Il medico senza il consenso della persona assistita, non può intraprendere nessuna attività di diagnosi e cura, eccetto nei casi previsti dalla legge e nelle situazioni di necessità ed urgenza, quando il cittadino, al momento incapace di esprimere la propria volontà, si trovi in imminente pericolo di vita. 4) La persona assistita ha diritto ad una informazione onesta e serena, attraverso un linguaggio chiaro ed essenziale, adeguato ale sue possibilità di comprensione, in relazione anche al livello di cultura posseduto. 5) La persona assistita ha diritto sempre ad un'informazione tramite colloquio con il medico curante, anche se si ricorre all'aiuto di opuscoli informativi o strumento audiovisivi. Il personale infermieristico e tecnico sanitario è tenuto a fornire chiarimenti e spiegazioni esaurienti sugli aspetti di natura assistenziale e, nei limiti delle specifiche competenze professionali, sui trattamenti sanitari prestati. 6) La persona assistita ha il diritto di leggere la propria cartella clinica, inserirvi, mediante il medico, delle osservazioni personali ed ottenere una copia. 7) L'informazione è riservata esclusivamente alla persona assistita, Ai familiari ed a terzi è ammessa solo se il cittadino lo consente o nei casi previsti dalla legge. 8) In caso di malati minori o infermi di mente, il diritto dell'informazione e ad esprimere il consenso spetta ai genitori o al tutore. 9) Il cittadino ha sempre il diritto di chiedere il parere di un'altro medico di sua fiducia, nel rispetto delle competenze del medico curante. 10) Il cittadino al cui si propone la partecipazione ad eventuali sperimentazioni cliniche ha diritto di essere adeguatamente informato: sugli scopi, sui benefici, sui disagi e sui rischi delle stesse. la partecipazione alla sperimentazione è sempre libera ed è comunque vincolata ad un consenso esplicito e documentato del soggetto coinvolto.
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